Art. 5.
(Accordo di programma).

      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, promuove la conclusione, in ciascuno degli ambiti territoriali individuati nell'allegato A annesso alla presente legge, di un accordo di programma per l'attuazione del programma triennale di sviluppo socio-economico tra le amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali interessate.